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I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identifi- cazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali: a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell’articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l’unità statistica lo richieda; o b) qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente auto- rizzato la divulgazione dei dati. 4. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica). Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizza- zione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamen- tazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. 5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni. Articolo 21 Trasmissione di dati riservati 1. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cui all’articolo 4 che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. 2. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata. 3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’e- splicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato i dati. 4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2. 5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambito di lavoro specifico. 6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC. Articolo 22 Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat) 1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico. 2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permet- tere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico. 3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni. Articolo 23 Accesso a dati riservati per fini scientifici La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono auto- rizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati. Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regola- mentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3. Articolo 24 Accesso a dati amministrativi Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. L 87/172 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Articolo 25 Dati da fonti pubbliche I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati. Articolo 26 Violazione del segreto statistico Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27 Comitato

  1. La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.
  3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Articolo 28 Abrogazione
  4. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s ’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento.
  5. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
  6. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata. I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendono fatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presente regolamento. Articolo 29 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente A. VONDRA 31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/173
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