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REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere della Banca centrale europea ( 1), visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati ( 2), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue: (1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. (2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordina- mento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee. (3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. (4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’arti- colo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicem- bre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 4). (5) Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario tra i bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri in relazione all’attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 5), fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni stati- stiche dirette temporanee decise dalla Commissione. (6) Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all’articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico ( 6), in particolare all’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio parti dell’ac- cordo sullo Spazio economico europeo ( 7) e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento. (7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato. L 87/164 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009 (1) GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1. (2) GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009. (4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. (5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (6) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. (7) GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2. (8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novem- bre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 1). (9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall’autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata. (10) Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/ CE del Consiglio del 13 novembre 2006 ( 2), svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l’assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. (11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee. (12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale. (13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collabo- razione interdisciplinare con le istituzioni accademiche. (14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche». (15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti. (16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l’Unione europea nella sua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, che rivestono un’importanza particolare per le politiche comunitarie. (17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specia- lizzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatori economici. (18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari. (19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale. (20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l’autorità statistica comunitaria all’interno della Commissione, della necessaria indipen- denza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall’articolo 285, para- grafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsa- bilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994. 31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/165 (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. (2) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21. (21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 1). (22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati ( 2), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 3). (23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri. (24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecno- logici e delle esigenze degli utenti in una società democratica. (25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche. (26) Nell’interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati. (27) L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito. (28) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 4), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’ap- plicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambien- tale ( 5). (29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporziona- lità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali. (30) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regola- mento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6). (31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7), nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio ( 8), e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 9). Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici ( 10), e nella decisione 2004/452/ CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scienti- fici ( 11), dovrebbero continuare ad applicarsi. (33) Il comitato del programma statistico è stato consultato, L 87/166 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009 (1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. (3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. (5) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70. (8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (9) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. (10) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. (11) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle auto- rità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento. Articolo 2 Principi statistici 1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee: a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche; b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti; c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, pro- dotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini; d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedel- mente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure; e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita; f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili. I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11. 2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un feno- meno collettivo in una determinata popolazione; 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori; 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche; 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l’analisi statistica; 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative; 6) «unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati; 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divul- gando così informazioni individuali. Per determinare se un’unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica; 31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/167

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