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  1. «uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;
  2. «identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità stati- stica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;
  3. «identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identifica- zione diretta;
  4. «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria;
  5. «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l’autorità statistica comunitaria. CAPITOLO II GOVERNANCE STATISTICA Articolo 4 Sistema statistico europeo Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Articolo 5 Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali
  1. L ’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordina- mento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l’INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.
  2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
  3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Articolo 6 Commissione (Eurostat)
  4. Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».
  5. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.
  6. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo. Articolo 7 Comitato del sistema statistico europeo
  7. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professio- nale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
  8. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
  9. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
  10. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a: a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere di risposta per i rispondenti; L 87/168 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009 b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo; c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell’onere di risposta; d) questioni riguardanti il segreto statistico; e) l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro. Articolo 8 Cooperazione con altri organismi Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze. Articolo 9 Cooperazione con il SEBC Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Articolo 10 Cooperazione internazionale Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat). Articolo 11 Codice delle statistiche europee

Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale. 2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate. Articolo 12 Qualità statistica 1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto; d) «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti); e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. 2. Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamenta- zione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legisla- zione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee. 31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/169

CAPITOLO III PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE Articolo 13 Programma statistico europeo 1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti. 2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti. 3. Per l’intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l’onere di risposta. 4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE. 5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 14 Attuazione del programma statistico europeo 1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise: a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio; b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta. 2. La Commissione può decidere un’azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l’articolo 27, paragrafo 2, a condizione che: a) l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento; b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l’osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e c) la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti. 3. Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a: a) le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata; b) gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi; c) un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valuta- zione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e d) le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri. Articolo 15 Reti di collaborazione Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collabo- razione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata. I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell’SSE. Articolo 16 Approccio europeo alle statistiche 1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l’approccio europeo alle statisti- che mira a: a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee; b) ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici. L 87/170 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009

I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevante includono: a) la produzione di statistiche europee utilizzando: i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri; ii) progetti d’indagine appositamente concepiti; iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione; b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione. 3. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1. 4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione. Articolo 17 Programma di lavoro annuale Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell’SSE il suo programma di lavoro per l’anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell’SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare: a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell’onere di risposta; b) le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell’onere di risposta; e c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l’attuazione del programma. CAPITOLO IV DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE Articolo 18 Misure di diffusione 1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità. 2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. 3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee. Articolo 19 Documento elettronico di uso pubblico I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autorità nazionale che abbia fornito i dati. CAPITOLO V SEGRETO STATISTICO Articolo 20 Tutela dei dati riservati 1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure. 2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivoca- bilmente autorizzato l’impiego per altri scopi. 31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/171