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Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016) 7 Ad esempio, in termini di trasparenza, alcuni documenti resi pubblici a seguito dell’applicazione del
D.lgs 33/2013 e s.m.i 5. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di una amministrazione devono essere rimossi dopo aver svolto la loro funzione (di solito dopo 3 anni - cfr.
art. 14 e 15). In questo senso, essi non possono essere propriamente considerati Open Data, per i
quali tali restrizioni temporali non si applicano. Esistono poi dati delle pubbliche amministrazioni che
assumono un ruolo importante nell’ecosistema degli Open Data e nella creazione di nuove forme di
partecipazione (e.g. edifici, farmacie, musei, turismo, etc.) ma che non risultano nell’elenco dei dati
obbligatori da pubblicare ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. In sostanza i concetti “Condivisione”, “Trasparenza” e “Open Data” svolgono ruoli informativi e funzionali diversi ; ove possibile, si raccomanda pertanto di coordinare le attività a essi
connesse, così come anche indicato nelle presenti linee guida in “ Aspetti organizzativi e di qualità
per i dati”. LINEE GUIDA OPEN DATA LOCALI
Molte amministrazioni (regioni e comuni in particolare) hanno affrontato internamente il tema dei dati di tipo aperto definendo delle linee guida per l’individuazione delle basi di dati pubbliche in loro
possesso e per le relative modalità di apertura. Le linee guida sono di solito approvate con atti
amministrativi quali Deliberazioni di Giunta (come nel caso dei comuni per esempio). Tali
deliberazioni hanno valore di indicazione operativa e di processo per l'ente pubblico che se ne dota,
ma se un contenuto/obiettivo delle linee guida non viene rispettato/raggiunto, di solito nella pratica
non vengono attivate penalità o sanzioni interne. Nella difficoltà di tener conto delle diverse iniziative (e dei relativi aggiornamenti) si è quindi ritenuto
di non riportare più, in questa sede, l’elenco analitico-descrittivo delle stesse. Tuttavia, in generale, al fine di rendere sistemico e omogeneo su scala nazionale il processo di
valorizzazione dei dati pubblici, regolamenti locali o interni, inclusi quelli futuri di cui le
pubbliche amministrazioni vorranno dotarsi, devono uniformarsi ai principi e alle linee
d’azione delle presenti linee guida, nonché alla strategia in materia di dati aperti definita
nel piano triennale per l’ICT nella pubblica amministrazione , previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016). Si noti che ai sensi dell'art. 1 comma 517 della legge di stabilità 2016, la mancata osservanza delle disposizioni dei commi 512-516 (e quindi dell'adeguamento al piano triennale), rileva ai fini
della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Infine, l'articolo 52 comma 4 prevede che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione delle performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150.

  1. D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 – Decreto Trasparenza - www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg

Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016) 8 DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Figura 1: Tipi di dato della pubblica amministrazione Le presenti linee guida si applicano al dato
pubblico, o v v e r o a l d a t o d e l l a p u b b l i c a amministrazione conoscibile da chiunque e
non soggetto a restrizioni temporali (e.g.,
diritto all’oblio).
Si escludono pertanto: (i) dati a conoscibilità
limitata come i dati coperti da segreto di stato
o le opere d'ingegno coperte dal diritto
d'autore; (ii) i dati personali, per i quali
trovano applicazione le norme del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (i.e.,
D.lgs n. 196/2003 e Linee guida in materia di
trattamento di dati personali 6). In questo
caso, si ponga anche attenzione a non esporre quasi-identificatori (e.g., data di nascita,
domicilio, residenza, sesso, razza, etnia,
composizione nucleo famigliare, status
giuridico, ecc.) che possono facilmente re- identificare i soggetti che si intende invece
tutelare o che hanno una tutela speciale
perché appartenenti a fasce protette (e.g.,
testimoni giudiziari, profughi, rifugiati, pentiti, ecc.). In ogni caso, si raccomanda di verificare gli
artt. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2006 per una visione approfondita circa le esclusioni e le norme di
salvaguardia. 6. Garante per la Protezione dei Dati Personali, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, http://194.242.234.211/documents/10160/0/Linee+guida+trasparenza+2014.pdf, 2014. AZIONE 2: RICORDA E VERIFICA ART. 68 COMMA 3 DEL CAD…  Dato pubblico – dato conoscibile da chiunque. A seguito delle recenti modifiche apportate con il D. Lgs. n.179/2016, il CAD non contempla più, tra le altre, la definizione di dato pubblico. Tuttavia, nel contesto delle presenti linee guida, si ritiene opportuno continuare a fare riferimento al concetto di dato pubblico come precedentemente definito  Formato dei dati di tipo aperto - un formato reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi  Dato aperto (risponde a tre requisiti): o Disponibile (requisito giuridico) secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato o Accessibile (requisito tecnologico) attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in formato aperto e con i relativi metadati o Gratuito (requisito economico):  disponibili gratuitamente oppure
 disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. AgID, su proposta dell’amministrazione titolare, determina le tariffe standard e le pubblica sul proprio sito istituzionale.  Eccezione: dati per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico generano utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Con decreti dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita AgID, si determinano le tariffe e le modalità di versamento a fronte delle suddette attività.

Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016) 9 MODELLO PER I DATI APERTI E PER I METADATI
MODELLO PER I DATI APERTI

Figura 2: Modello a cinque stelle per i dati aperti sul Web (rivisitazione della figura nota e disponibile sul Web1) I livelli del modello per i dati aperti Informazione: Dati disponibili tramite una licenza aperta e inclusi in documenti leggibili e
interpretabili solo grazie a un significativo intervento umano (e.g., PDF). Accesso: Prevalentemente umano, necessario anche per dare un senso ai dati inclusi nei
documenti. Servizi: Solo rilevanti interventi umani di estrazione ed elaborazione dei possibili dati
consentono di sviluppare servizi con l’informazione disponibile in questo livello. Informazione: Dati disponibili in forma strutturata e con licenza aperta. Tuttavia, i formati sono
proprietari (e.g., Excel) e un intervento umano è fortemente necessario per
un’elaborazione dei dati. Accesso: I programmi possono elaborare i dati ma non sono in grado di interpretarli;
pertanto è necessario un intervento umano al fine di scrivere programmi ad-hoc
per il loro utilizzo. Servizi: Servizi ad-hoc che devono incorporare i dati per consentire un accesso diretto via Web agli stessi. 1 http://5stardata.info/en/ AZIONE 3: VERIFICA LA CONFORMITÀ AL MODELLO PER I DATI APERTI… Si adotta il modello qualitativo per i dati aperti sul Web, noto come modello a cinque
stelle, così come rappresentato in Figura 2. In particolare, si raccomanda un percorso graduale verso la produzione nativa di Linked Open Data – LOD (livello cinque stelle), iniziando dal livello 3 di Figura 2. Produzione e
pubblicazione di dati aperti solo di livello 1 e 2 non sono più ammessi: quest’ultimi
devono essere accompagnati da quelli che rispecchiano le caratteristiche dei livelli 3 e/o
superiori (per esempio, rilasciare dati strutturati solo in excel con licenza aperta non è
ammesso; questi devono essere sempre affiancati da dati strutturati in formato non
proprietario). Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016) 10 Informazione: Dati con caratteristiche del livello precedente ma in un formato non proprietario
(e.g., CSV, JSON, geoJSON). I dati sono leggibili da un programma ma
l'intervento umano è necessario per una qualche elaborazione degli stessi. Accesso: I programmi possono elaborare i dati ma non sono in grado di interpretarli;
pertanto è necessario un intervento umano al fine di scrivere programmi ad-hoc
per il loro utilizzo. Servizi: Servizi ad-hoc che devono incorporare i dati per consentire un accesso diretto
via Web agli stessi. Informazione: Dati con caratteristiche del livello precedente ma esposti usando standard W3C
quali RDF e SPARQL I dati sono descritti semanticamente tramite metadati e
ontologie. Accesso: I programmi sono in grado di conoscere l'ontologia di riferimento e pertanto di
elaborare i dati quasi senza ulteriori interventi umani. Servizi: Servizi, anche per dispositivi mobili, che sfruttano accessi diretti a Web per
reperire i dati di interesse. Informazione: Dati con caratteristiche del livello precedente ma collegati a quelli esposti da altre persone e organizzazioni (i.e., Linked Open Data 2). I dati sono descritti
semanticamente tramite metadati e ontologie. Essi seguono il paradigma RDF (si veda “Architettura dell’informazione del settore pubblico ”), in cui alle “cose” (o
entità) è assegnata un URI univoca sul Web. Conseguentemente tale URI può
essere utilizzata per effettuare accessi diretti alle informazioni relative a quella
entità. I dati sono detti “linked” per la possibilità di referenziarsi (i.e.,
“collegarsi”) tra loro. Nel referenziarsi, si usano relazioni (“link”) che hanno un
preciso significato e spiegano il tipo di legame che intercorre tra le due entità
coinvolte nel collegamento. I Linked (Open) Data sono quindi un metodo
elegante ed efficace per risolvere problemi di identità e provenienza, semantica,
integrazione e interoperabilità. Triple RDF i cui URI non siano utilizzabili da un agente Web per recuperare le
informazioni a essi associati, non possono essere considerati pienamente conformi al paradigma
Linked Data. Nei caso dei Linked Open Data l'intervento umano si può ridurre al minimo e
talvolta addirittura eliminare. Accesso: I programmi sono in grado di conoscere l'ontologia di riferimento e pertanto di
elaborare i dati quasi senza ulteriori interventi umani. Servizi: Servizi, anche per dispositivi mobili, che sfruttano sia accessi diretti a Web sia
l'informazione ulteriore catturata attraverso i “link” dei dati di interesse,
facilitando il mashup di dati. 2 https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web?nolanguage=en%2C, https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html, http://linkeddatabook.com/editions/1.0/ http://linkeddata.org/home Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016) 11 MODELLO PER I METADATI Figura 3: Modello a quattro livelli per i metadati I livelli del modello per i metadati Legame dato metadato: Nessun legame in quanto i dati non sono accompagnati da
un’opportuna metadatazione. Livello di dettaglio: Nessuno in quanto i metadati non sono presenti. Legame dato metadato: Il legame è debole perché i dati sono accompagnati da metadati
esterni, (e.g., inclusi nella pagina di download del dataset o in file
separati). Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relativamente a un dataset, quindi
sono informazioni condivise dall'insieme di dati interni a quel dataset. Legame dato metadato: Il legame è forte perché i dati incorporano i metadati che li descrivono. Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relative a un dataset, quindi sono
informazioni condivise dall'insieme di dati interni a quel dataset. Legame dato metadato: Il legame è forte perché i dati incorporano i metadati che li descrivono. Livello di dettaglio: I metadati forniscono informazioni relative al singolo dato, quindi col
massimo grado di dettaglio possibile AZIONE 4: CORREDA I DATI CON I RELATIVI METADATI… La metadatazione ricopre un ruolo essenziale laddove i dati sono esposti a utenti terzi e a software. I metadati, infatti, consentono una maggiore comprensione e rappresentano la
chiave attraverso cui abilitare più agevolmente la ricerca, la scoperta, l’accesso e quindi il
riuso dei dati stessi. A tale scopo, si adotta il modello per i metadati rappresentato in
Figura 3. Il modello si focalizza sugli aspetti qualitativi dei metadati, è indipendente dal
particolare schema proposto e, in parte, anche dal formato fisico di rappresentazione. La
classificazione qualitativa dei metadati si fonda su due fattori principali: legame tra dato- metadato e livello di dettaglio.