REGOLAMENTO (UE) N. 557/2013 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2013
che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che
abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche europee ( 1 ), in particolare
l’articolo 23,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giu
ridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della
diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni
generali in tema di protezione di dati riservati e di ac
cesso a tali dati.
(2) È opportuno massimizzare i vantaggi offerti dai dati ri
levati per le statistiche europee, tra l’altro migliorando
l’accesso per fini scientifici da parte di ricercatori a dati
riservati.
(3) Molti dei problemi che si presentano ai ricercatori in
campo economico, ambientale, sociale e politico possono
trovare una risposta adeguata soltanto sulla base di dati
pertinenti e dettagliati che consentono analisi approfon
dite. La qualità e la tempestività delle informazioni detta
gliate disponibili per la ricerca sono divenute, in questo
contesto, importanti elementi per la comprensione su
basi scientifiche e per la governance della società.
(4) I ricercatori dovrebbero pertanto beneficiare di un più
ampio accesso ai dati riservati utilizzati ai fini dello svi
luppo, della produzione e della diffusione di statistiche
europee, per effettuare analisi nell’interesse del progresso
scientifico, senza compromettere l’elevato livello di pro
tezione che i dati statistici riservati richiedono.
(5) Gli organismi che perseguono l’obiettivo della promo
zione e della concessione dell’accesso a dati nell’interesse
della ricerca scientifica in ambiti sociali e attinenti alle
politiche potrebbero contribuire al processo di diffusione
di dati riservati destinati a fini scientifici, migliorando in
tal modo l’accessibilità a tali dati.
(6) Un approccio di gestione del rischio sembra costituire il
metodo più efficiente per rendere disponibile a fini scien
tifici una gamma più vasta di dati riservati, tutelando nel
contempo il diritto alla riservatezza dei rispondenti e
delle unità statistiche.
(7) La protezione fisica e logica dei dati riservati va garantita
mediante disposizioni normative, amministrative, tecni
che e organizzative. Tali disposizioni non devono essere
eccessive per non limitare l’utilità dei dati ai fini della
ricerca scientifica.
(8) A questo scopo, ai sensi delle disposizioni del regola
mento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri e la Commis
sione devono adottare misure adeguate al fine di preve
nire e sanzionare eventuali violazioni della riservatezza
statistica.
(9) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno
rispetto della vita privata e della vita familiare e della
protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
(10) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudi
cate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola
zione di tali dati ( 2 ) e del regolamento (CE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in rela
zione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati ( 3 ).
(11) Il presente regolamento si applica lasciando impregiudi
cate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 4 ) e
del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’appli
cazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle di
sposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambienta
le ( 5 ).
IT L 164/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.6.2013
( 1 ) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
( 2 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 3 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( 4 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
( 5 ) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
(12) Va abrogato il regolamento (CE) n. 831/2002 della Com
missione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del
regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle
statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai
dati riservati per fini scientifici ( 1 ).
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del sistema statistico europeo (co
mitato SSE),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali, per
consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accor
dato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Euro
stat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione
(Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare
tale accesso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «dati riservati destinati a fini scientifici»: i dati che permet tono unicamente un’identificazione indiretta delle unità stati stiche, assumendo la forma di file per uso sicuro o file per uso scientifico;
- «file per uso sicuro»: i dati riservati destinati a fini scientifici cui non sono stati applicati ulteriori metodi di controllo della diffusione statistica;
- «file per uso scientifico»: i dati riservati destinati a fini scien tifici cui sono stati applicati metodi di controllo della diffu sione statistica al fine di ridurre a un livello appropriato e in conformità con le migliori pratiche attuali il rischio di iden tificazione dell’unità statistica;
- «metodi di controllo della diffusione statistica»: i metodi volti a ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sulle unità statistiche, normalmente basati sulla limitazione della quan tità o sulla modifica dei dati diffusi;
- «servizi di accesso»: il contesto fisico o virtuale e le norme organizzative con le quali è fornito l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici;
- «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di stati
stica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato
membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle
statistiche europee quali sono designate dal regolamento (CE)
n. 223/2009.
Articolo 3
Principi generali
La Commissione (Eurostat) può consentire l’accesso ai dati ri servati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche euro pee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;
c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eu rostat); e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.
Articolo 4
Enti di ricerca
- Il riconoscimento degli enti di ricerca è basato sui seguenti
criteri:
a) scopo dell’ente: la valutazione dello scopo è effettuata sulla
base dello statuto dell’ente, della sua missione o di una
dichiarazione di intenti; lo scopo dell’ente deve contenere
un riferimento alla ricerca;
b) attività svolta e reputazione dell’ente come di un organismo che produce e mette a disposizione del pubblico ricerche di elevata qualità: l’esperienza acquisita dall’ente nell’esecuzione di progetti di ricerca è valutata sulla base, tra l’altro, dell’enu merazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca cui l’ente ha partecipato;
c) disposizioni organizzative interne in relazione alla ricerca: l’ente di ricerca deve costituire un’organizzazione distinta, avente personalità giuridica e incentrata sulla ricerca, oppure un dipartimento di ricerca nell’ambito di un’organizzazione; l’ente di ricerca deve essere indipendente, autonomo nella formulazione delle conclusioni scientifiche e separato dai settori politici dell’organismo cui appartiene;
d) misure adottate per garantire la sicurezza dei dati: l’ente di ricerca deve soddisfare i requisiti tecnici e infrastrutturali previsti al fine di garantire la sicurezza dei dati. - Un impegno di riservatezza esteso a tutti i ricercatori
dell’ente che hanno accesso ai dati riservati destinati a fini
scientifici, specificante le condizioni di accesso, gli obblighi
dei ricercatori, le misure adottate per tutelare la riservatezza
dei dati statistici e le sanzioni in caso di violazione di tali
obblighi, è sottoscritto da un rappresentante debitamente desi
gnato dell’ente di ricerca.
IT 18.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 164/17
( 1 ) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. - La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comi tato SSE, definisce le linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, compreso l’impegno di riservatezza di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eu rostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposi zioni procedurali approvate dal comitato SSE.
- Relazioni sulle valutazioni degli enti di ricerca sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali.
- La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato degli enti di ricerca riconosciuti.
- La Commissione (Eurostat) sottopone regolarmente a rie
same gli enti di ricerca compresi nell’elenco.
Articolo 5
Proposta di ricerca - La proposta di ricerca specifica in misura sufficientemente
dettagliata:
a) lo scopo legittimo della ricerca;
b) il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito servendosi di dati non riservati;
c) l’ente che richiede l’accesso;
d) i singoli ricercatori che avranno accesso ai dati;
e) i servizi di accesso da utilizzare;
f) i set di dati cui avere accesso, i metodi impiegati per la loro analisi; g) i risultati attesi dalla ricerca che si intendono pubblicare o altrimenti diffondere. - Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di ri servatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.
- La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comi tato SSE, definisce le linee guida per la valutazione delle pro poste di ricerca. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle dispo sizioni procedurali approvate dal comitato SSE.
- Relazioni sulle valutazioni delle proposte di ricerca sono
messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali che
hanno trasmesso i dati riservati in questione alla Commissione
(Eurostat).
Articolo 6
Posizione delle autorità statistiche nazionali - Preventivamente alla concessione dell’accesso ai dati riser vati, per ciascuna proposta di ricerca viene richiesto l’assenso dell’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati in que stione. L’autorità statistica nazionale comunica la sua posizione a Eurostat entro quattro settimane dalla data in cui ha ricevuto la pertinente relazione sulla valutazione della proposta di ricer ca.
- Ogniqualvolta possibile, le autorità statistiche nazionali
che hanno trasmesso i dati riservati in questione e la Commis
sione (Eurostat) si adoperano per semplificare la procedura di
consultazione e per migliorarne il rispetto dei termini.
Articolo 7
Dati riservati destinati a fini scientifici - L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato a condizione che i risultati della ricerca non siano diffusi senza una preventiva verifica per assicurarsi che essi non svelino in formazioni riservate. L’accesso ai file per uso sicuro può essere accordato soltanto nell’ambito dei servizi di accesso della Com missione (Eurostat) o di altri servizi autorizzati dalla Commis sione (Eurostat) a fornire accesso a tali file.
- L’accesso ai file per uso scientifico può essere accordato a condizione che l’ente di ricerca che richiede l’accesso abbia adottato appropriate misure di protezione. La Commissione (Eurostat) pubblica informazioni sulle misure richieste.
- In collaborazione con le autorità statistiche nazionali la
Commissione (Eurostat) predispone set di dati per fini di ricerca,
relativi a differenti tipi di dati riservati destinati a fini scientifici.
Nel preparare un set di dati per fini di ricerca, la Commissione
(Eurostat) e le autorità statistiche nazionali tengono conto dei
rischi e delle conseguenze di un’illecita divulgazione di dati
riservati.
Articolo 8
Servizi di accesso - L’accesso a dati riservati destinati a fini scientifici può essere accordato tramite i servizi di accesso autorizzati dalla Commissione (Eurostat).
- Il servizio di accesso è ospitato presso l’autorità statistica nazionale. In via eccezionale i servizi di accesso possono essere ospitati esternamente alle autorità statistiche nazionali, previo accordo esplicito preventivo delle autorità statistiche nazionali che hanno fornito i dati in questione.
- L’autorizzazione dei servizi di accesso è basata su criteri riguardanti lo scopo del servizio di accesso, la sua struttura organizzativa e gli standard adottati in materia di gestione e di sicurezza dei dati.
- La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il comi tato SSE, definisce le linee guida per la valutazione dei servizi di accesso. Ove debitamente giustificato, la Commissione (Eurostat) aggiorna tali linee guida, conformemente alle disposizioni pro cedurali approvate dal comitato SSE.
- Relazioni sulle valutazioni dei servizi di accesso sono messe a disposizione delle autorità statistiche nazionali. Le re lazioni comprendono una raccomandazione sul tipo di dati IT L 164/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.6.2013 riservati cui può essere consentito l’accesso tramite tali servizi. La Commissione (Eurostat) consulta il comitato SSE prima di decidere in merito all’autorizzazione di un servizio di accesso.
- Tra il rappresentante debitamente designato del servizio di accesso o dell’organizzazione che ospita tale servizio e la Com missione (Eurostat) è sottoscritto un contratto in cui sono de finiti gli obblighi del servizio di accesso in tema di protezione di dati riservati e di misure organizzative. La Commissione (Euro stat) è regolarmente informata in merito alle attività condotte dai servizi di accesso.
- La Commissione (Eurostat) redige e pubblica sul suo sito
web l’elenco dei servizi di accesso autorizzati.
Articolo 9
Questioni organizzative - La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il comi tato SSE circa le misure amministrative, tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la protezione fisica e logica dei documenti riservati e di monitorare e prevenire il rischio di un’illecita divulgazione o di un qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali l’accesso è stato accordato.
- La Commissione (Eurostat) pubblica sul proprio sito web:
a) linee guida in merito alla valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e dei servizi di accesso;
b) l’elenco degli enti di ricerca riconosciuti;
c) l’elenco dei servizi di accesso autorizzati;
d) l’elenco dei set di dati per fini di ricerca con la pertinente documentazione e le relative modalità di accesso.
Articolo 10
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 831/2002 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al pre sente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO IT 18.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 164/19